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Sez. U, Sentenza n. 930 del 22/12/1999 (Rv. 532459 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Proposizione con unico atto in riferimento a processi diversi - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532459-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico atto in processi formalmente e sostanzialmente distinti, in corso tra le stesse parti, ancorché comportanti la soluzione di questioni in tutto o in parte coincidenti; del resto l'art. 367 cod. proc. civ. dispone il deposito di una copia del ricorso per regolamento preventivo nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, ai fini della sospensione del processo (salvo il caso della inammissibilità o della manifesta infondatezza). (Nella specie, l'atto con cui un'azienda sanitaria locale aveva rinnovato, dopo la riforma in appello della sospensiva dell'originario provvedimento disposta dal tribunale amministrativo regionale, un provvedimento di licenziamento per mancato superamento del secondo periodo di prova, era stato impugnato davanti al giudice amministrativo e altresì contestato mediante promozione del collegio di conciliazione e arbitrato previsto dal contratto collettivo nazionale, e poi il conseguente provvedimento arbitrale di reintegrazione nel posto di lavoro era stato impugnato davanti alla Corte d'appello; tuttavia era stato proposto un unico ricorso per il regolamento di giurisdizione, dichiarato inammissibile dalla S.C.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)