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Sez. L, Sentenza n. 3316 del 20/05/1981 (Rv. 413894 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - 413894 DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - IN GENERE - OPERAI DI IMPRESE INDUSTRIALI LICENZIATI - TRATTAMENTO SPECIALE PREVISTO DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 1115 DEL 1968 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CESSAZIONE TOTALE DELL'IMPRESA PER FALLIMENTO E LICENZIAMENTO DI TUTTI I DIPENDENTI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEL CURATORE EX ART 9 LETTERA B) DELLA STESSA LEGGE - CESSAZIONE - CONTRASTO DEL CITATO ART 8 CON L'ART 3 COST - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413894-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - 413894 DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - IN GENERE - OPERAI DI IMPRESE INDUSTRIALI LICENZIATI - TRATTAMENTO SPECIALE PREVISTO DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 1115 DEL 1968 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CESSAZIONE TOTALE DELL'IMPRESA PER FALLIMENTO E LICENZIAMENTO DI TUTTI I DIPENDENTI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEL CURATORE EX ART 9 LETTERA B) DELLA STESSA LEGGE - CESSAZIONE - CONTRASTO DEL CITATO ART 8 CON L'ART 3 COST - ESCLUSIONE.*

Il trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'art 8 della legge 5 novembre 1968 n 1115, a favore degli operai di imprese industriali, diverse da quelle edilizie, licenziati a seguito di 'cessazione di attivita aziendali di stabilimento o di repartò e di 'riduzione di personalè, presuppone la chiusura di singoli stabilimenti o reparti di un piu vasto complesso industriale, il cui Esercizio non venga, con quella chiusura, ad esaurirsi, e non e pertanto applicabile nel caso di cessazione totale dell'impresa in conseguenza del suo fallimento e del licenziamento di tutti i dipendenti dell'impresa fallita disposto dal curatore del fallimento, con l'ulteriore conseguenza che quest'ultimo e escluso dall'Obbligo contributivo di cui all'art 9 lett b) della stessa legge. L'art 8 (primo comma) citato, interpretato nel senso anzidetto, non viola il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto la discriminazione tra lavoratori licenziati e disoccupati a causa di cessazione di attivita aziendali di stabilimento o di reparto e lavoratori licenziati e disoccupati per cessazione totale dell'impresa e razionalmente giustificata sia dall'obiettiva diversita delle due situazioni, trattandosi nel primo caso di licenziamento collettivo e nel secondo di licenziamento individuale plurimo, sia dalla finalita (contributo al superamento di una crisi temporanea) della legge medesima. (Conf 4027/79, mass n 400518, nella prima parte; (Conf 3493/79, mass n 399904, nella prima parte; (Conf 1282/79, mass n 397528, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 90, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 90, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)