Sez. 2, Sentenza n. 2754 del 27/03/1997 (Rv. 503344 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE | Ratifica nel corso del giudizio - Operatività "ex tunc" - Limiti - Decadenza - Rilevanza - Fattispecie relativa all'incidenza della ratifica su atto di impugnazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE
L'operatività "ex tunc" della ratifica nell'ambito del diritto processuale permette di riferire allo pseudo rappresentato l'attività svolta dal "falsus procurator", salvo il caso espressamente eccettuato dall'art. 182 cod. proc. civ. che si sia verificata una decadenza. (Nella specie la S. C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per difetto di rappresentanza dell'amministratore di un condominio, nonostante la ratifica dell'assemblea intervenuta nel corso dello stesso giudizio d'appello, ma dopo che era scaduto, il termine per proporre impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)