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Sez. L, Sentenza n. 346 del 17/01/1996 (Rv. 495466 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Rappresentanza in giudizio senza poteri - Ratifica nel corso del giudizio - Sanatoria della pregressa attività processuale - Limiti - Preclusioni e decadenze - Rilevanza - Fattispecie relativa all'incidenza della ratifica su atto di impugnazione.
Stato
decisa il 1996-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495466-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Nel caso in cui per una parte abbia agito in giudizio persona priva di adeguati poteri rappresentativi, la ratifica della pregressa attività, compiuta in occasione della costituzione in giudizio di soggetto munito di rappresentanza processuale, esplica un'efficacia sanante "ex nunc", nel senso che non può validamente operare se si sono verificate preclusioni o decadenze, come desumibile dall'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata dichiarata la nullità dell'appello per difetto di rappresentanza, nonostante la ratifica intervenuta nel corso dello stesso giudizio di appello ma dopo il decorso del termine di impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)