Sez. 5, Ordinanza n. 13014 del 14/06/2011 (Rv. 618441 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | IRPEG - Omissione, incompletezza o infedeltà della dichiarazione - Mancata impugnazione dell'avviso di accertamento - Riconoscimento, in sede di riscossione, di titoli di compensazione per crediti da perdite fiscali precedenti - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE
In tema di IPPEG, le sanzioni amministrative previste dall'art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per il caso di dichiarazione infedele, sono dovute a prescindere dalla circostanza che l'imposta, non dichiarata, vada poi effettivamente riscossa oppure, come nella specie, debba essere compensata con crediti rinvenienti dalla definitiva stabilizzazione di perdite fiscali anteriori; le citate disposizioni, infatti, in quanto volte a prevenire la presentazione da parte dei contribuenti di dichiarazioni infedeli, riconnettono le sanzioni al dato obiettivo della dichiarazione di un reddito inferiore, mentre la invocata compensazione non spiega alcun riflesso sulla fattispecie della descritta violazione, poichè è la dichiarazione infedele a legittimare l'accertamento, che a sua volta determina l'irrogazione della sanzione, mentre la fase della riscossione ne è necessariamente successiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)