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Sez. 2, Sentenza n. 7936 del 23/08/1997 (Rv. 507049 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE | Atto di citazione sottoscritto dalla parte e dal difensore non iscritto nell'albo dei procuratori del distretto cui appartiene il giudice - Validità.
Stato
decisa il 1997-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507049-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE

L'art. 82 comma secondo cod. proc. civ. disponendo che nei giudizi innanzi ai Pretori le parti possono stare in giudizio col ministero o con l'assistenza di un difensore, consente alle stesse di non farsi rappresentare da un Procuratore se assistite da un avvocato che ai sensi dell'art. 5 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 sulla professione forense convertita in legge 22 gennaio 1934 n. 361, può svolgere liberamente la sua attività in tutto il territorio nazionale. Pertanto, è valido l'atto di citazione davanti al Pretore, sottoscritto dalla parte e dal difensore, anche se questi non sia abilitato come procuratore, perché non iscritto nell'albo del distretto cui appartiene il giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)