Sez. 1, Sentenza n. 6858 del 07/04/2004 (Rv. 571934 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Funzione - Questione nuova - Inammissibilità - Giudice - Obbligo e potere di pronunciarsi - Sussistenza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE
La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)