Sez. 3, Sentenza n. 1074 del 01/02/2000 (Rv. 533322 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Giudizio di secondo grado - Questioni nuove - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE
La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo: né la questione stessa può essere riproposta con ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)