Sez. 1, Sentenza n. 14970 del 02/07/2007 (Rv. 600616 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Ad opera della parte vittoriosa per il mutamento della motivazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE
Quando il risultato cui mira la parte vittoriosa può essere raggiunto con il mutamento di motivazione, viene meno l'esigenza della proposizione del ricorso incidentale per cassazione, ancorché condizionato, non ricorrendo in tal caso l'ipotesi di una soccombenza teorica suscettibile di tramutarsi in soccombenza pratica con l'accoglimento del ricorso principale. (Nella specie, nel corso del giudizio di appello il ricorrente aveva contestato la "legitimatio ad processum" della controparte solo in memoria di replica e, quindi, a contraddittorio chiuso; detta eccezione venne comunque esaminata nel merito e disattesa dalla Corte d' appello; la Corte regolatrice ha corretto la motivazione nel senso dell'inammissibilità della eccezione, reiterata con un motivo del ricorso per cassazione, affermando che la parte vittoriosa non aveva necessità di proporre ricorso incidentale, peraltro inammissibile, non essendo neanche teoricamente soccombente sulla eccezione tardivamente sollevata dalla controparte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)