Sez. 1, Sentenza n. 2799 del 10/03/1995 (Rv. 491062 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE | Ricorso incidentale - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE
Per la mera correzione della motivazione di una sentenza il cui dispositivo si ritenga conforme al diritto, non è richiesta la formulazione di un ricorso incidentale, potendo la Corte di Cassazione procedervi anche autonomamente, in applicazione del disposto di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)