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Sez. 1, Sentenza n. 2799 del 10/03/1995 (Rv. 491062 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE | Ricorso incidentale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491062-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE

Per la mera correzione della motivazione di una sentenza il cui dispositivo si ritenga conforme al diritto, non è richiesta la formulazione di un ricorso incidentale, potendo la Corte di Cassazione procedervi anche autonomamente, in applicazione del disposto di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)