Sez. 3, Sentenza n. 11773 del 11/12/1990 (Rv. 470097 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PER IL MUTAMENTO DELLA SOLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PER IL MUTAMENTO DELLA SOLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il ricorso incidentale diretto ad ottenere non già la Cassazione totale o parziale della sentenza impugnata, bensì il mutamento della relativa motivazione è inammissibile, in quanto la correzione della motivazione può conseguirsi mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l'Esercizio del potere correttivo attribuito alla S.C. ex art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Conf 722/82, mass n 418524).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)