Sez. L, Sentenza n. 3124 del 10/05/1986 (Rv. 446134 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - INPS - IN GENERE - VERSAMENTO DI CONTRIBUTI IN GERMANIA DA PARTE DI LAVORATORE MIGRANTE PER SVOLGIMENTO DI RAPPORTO DI LAVORO AVVENUTO ESCLUSIVAMENTE IN DETTO STATO ESTERO - RICHIESTA DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ALL'ISTITUTO ASSICURATORE ITALIANO - INAMMISSIBILITÀ - QUALITÀ DI LAVORATORE AI FINI DELL'APPLICABILITÀ DELL'ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI - CONFIGURABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - INPS - IN GENERE - VERSAMENTO DI CONTRIBUTI IN GERMANIA DA PARTE DI LAVORATORE MIGRANTE PER SVOLGIMENTO DI RAPPORTO DI LAVORO AVVENUTO ESCLUSIVAMENTE IN DETTO STATO ESTERO - RICHIESTA DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ALL'ISTITUTO ASSICURATORE ITALIANO - INAMMISSIBILITÀ - QUALITÀ DI LAVORATORE AI FINI DELL'APPLICABILITÀ DELL'ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI - CONFIGURABILITÀ.*
Sia alla stregua della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania stipulata il 5 giugno 1953 in materia di assicurazioni sociali (legge 17 luglio 1954 n. 823) che alla stregua delle Disposizioni del regolamento n. 3 emanato dal consiglio della comunità economica europea il 25 settembre 1958 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti - le quali, per effetto dell'art. 5 dello stesso regolamento, sostituiscono la disciplina della convenzione predetta, la computabilità, in favore del lavoratore italiano, delle contribuzioni assicurative eseguite in Germania e la possibilità di richiedere, sulla base di dette contribuzioni, le prestazioni previdenziali all'istituto assicuratore italiano sono da escludere ove lo svolgimento dell'attività lavorativa e la Costituzione del rapporto assicurativo siano avvenuti esclusivamente nel detto stato estero. In tale ipotesi, peraltro, il rigetto della domanda di prestazione previdenziale avanzata nei confronti dell'i.N.P.S. non comporta il disconoscimento per il soccombente della qualità di lavoratore ai fini della applicabilità dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ. in tema di esonero dal pagamento delle spese processuali.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 17/07/1954 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)