Sez. L, Sentenza n. 3579 del 10/04/1987 (Rv. 452538 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INPS - IN GENERE - LAVORATORE MIGRANTE IN GERMANIA - COMPUTABILITÀ DELLE CONTRIBUZIONI ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE IN DETTO STATO E DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NEI CONFRONTI DELL'INPS - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INPS - IN GENERE - LAVORATORE MIGRANTE IN GERMANIA - COMPUTABILITÀ DELLE CONTRIBUZIONI ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE IN DETTO STATO E DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NEI CONFRONTI DELL'INPS - ESCLUSIONE.*
Sia alla stregua della convinzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania stipulata il 5 giugno 1953 in materia di assicurazioni sociali (legge 17 luglio 1954 n. 823) che alla stregua delle Disposizioni del regolamento n. 3 emanato dal consiglio della comunità economica europea il 25 settembre 1958 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti - le quali, per effetto dell'art. 5 dello stesso regolamento, sostituiscono la disciplina della convenzione predetta - la computabilità, in favore del lavoratore italiano, delle contribuzioni assicurative eseguite in Germania e la possibilità di richiedere, sulla base di dette contribuzioni, le prestazioni previdenziali all'istituto assicuratore italiano sono da escludere ove lo svolgimento dell'attività lavorativa e la Costituzione del rapporto assicurativo siano avvenuti esclusivamente nel detto stato estero. (Conf 3124/86, mass n 446134).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 17/07/1954 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)