Sez. L, Sentenza n. 4003 del 24/04/1987 (Rv. 452806 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - ASSUNZIONE DEL LAVORATORE NEL TERRITORIO ITALIANO - CONSEGUENTE OBBLIGO ASSICURATIVO - CARATTERE AUTOMATICO - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE ALL'ESTERO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - ASSUNZIONE DEL LAVORATORE NEL TERRITORIO ITALIANO - CONSEGUENTE OBBLIGO ASSICURATIVO - CARATTERE AUTOMATICO - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE ALL'ESTERO - IRRILEVANZA.*
Ai fini della Costituzione del rapporto assicurativo obbligatorio, che avviene ope legis, assume Rilevanza il momento genetico del rapporto di lavoro, che si perfeziona con l'assunzione del lavoratore. Pertanto ai fini dell'identificazione della legge applicabile al rapporto assicurativo occorre fare riferimento al luogo nel quale avviene l'assunzione del lavoratore, con la conseguenza che ai fini dell'Obbligo assicurativo è rilevante che la detta assunzione avvenga nel territorio italiano, sicché ne sorga a norma dell'art. 37 del R.d.l. del 1935 n. 1827 l'Obbligo del datore di lavoro di costituire la posizione assicurativa del dipendente, mentre non ha Rilevanza il fatto che la prestazione di lavoro debba essere eseguita nel territorio di stati esteri, dovendo la protezione sociale essere in ogni caso assicurata ed attuata in favore dei lavoratori italiani ancorché svolgano la prestazione lavorativa in stati con i quali non intercorra una convenzione internazionale di contenuto conforme ai principi dettati dalla Costituzione italiana in materia di previdenza sociale. (V 3124/86, mass n 446134; (V 6300/83, mass n 431038).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2094, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 1 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)