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Sez. 3, Sentenza n. 390 del 15/02/1967 (Rv. 326297 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO - SPESE GIUDIZIALI DOVUTE AL DANNEGGIATO DALL'ASSICURATO SOCCOMBENTE.*
Stato
decisa il 1967-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326297-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO - SPESE GIUDIZIALI DOVUTE AL DANNEGGIATO DALL'ASSICURATO SOCCOMBENTE.*

In tema di Assicurazione della responsabilita civile, le spese del giudizio per risarcimento dei danni, dovute dall'assicurato soccombente al danneggiato, costituiscono accessorio della somma liquidata per danni e, quindi, vanno comprese nella somma assicurativa (massimale di polizza) quelle sostenute dall'assicurato per resistere all'Azione del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 1917 cod.civ., ossia nei limiti del quarto della somma assicurata o, se la somma dovuta al danneggiato superi la somma assicurata, si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (Cfr. 2815-63, 2306-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)