Sez. 3, Sentenza n. 1663 del 08/06/1973 (Rv. 364555 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - SPESE GIUDIZIALI CIVILI DOVUTE AL DANNEGGIATO - DISCIPLINA DELL'ART 1917 COD CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - INCLUSIONE NEL MASSIMALE DI POLIZZA - NECESSITA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - SPESE GIUDIZIALI CIVILI DOVUTE AL DANNEGGIATO - DISCIPLINA DELL'ART 1917 COD CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - INCLUSIONE NEL MASSIMALE DI POLIZZA - NECESSITA.*
Le spese giudiziali che l'assicurato per la responsabilita civile deve pagare al danneggiato, in virtu della sentenza di condanna a proprio carico, non sono comprese nella disciplina dell'art 1917 cod civ, che concerne le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'Azione del danneggiato, ma devono essere comprese nel massimale di polizza. (V 961/69, mass n 339387; 390/67, mass n 326297).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)