Sez. 1, Sentenza n. 3609 del 14/06/1982 (Rv. 421575 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - PRONUNCIA SULLE SPESE - OBBLIGATORIETÀ - COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - PRONUNCIA SULLE SPESE - OBBLIGATORIETÀ - COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
L'Obbligo del giudice di secondo grado di provvedere sulle spese, quando rimette le parti in primo grado per difetto di integrità del contraddittorio (art. 354 primo comma cod. proc. civ.), in considerazione del fatto che tale pronuncia segna la chiusura del procedimento davanti al giudice medesimo, non implica necessariamente una statuizione di condanna, sussistendo anche in questo caso il potere di compensare le spese a norma dell'art. 92 cod. proc. civ.. (V 2344/75, mass n 376195).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)