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Sez. U, Sentenza n. 1866 del 04/07/1973 (Rv. 364892 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI)- RISCOSSIONE ESATTORIALE -ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE E CONSORZI ESATTORIALI - OBBLIGHI DELL'ESATTORE - IN GENERE - OBBLIGO DEL NON RISCOSSO COME RISCOSSO - RIMBORSO DELLE QUOTE INESIGIBILI - CONTROVERSIE CON L'ENTE IMPOSITORE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364892-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI)- RISCOSSIONE ESATTORIALE -ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE E CONSORZI ESATTORIALI - OBBLIGHI DELL'ESATTORE - IN GENERE - OBBLIGO DEL NON RISCOSSO COME RISCOSSO - RIMBORSO DELLE QUOTE INESIGIBILI - CONTROVERSIE CON L'ENTE IMPOSITORE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SUSSISTENZA.*

La controversia fra l' ente impositore e l'esattore che abbia ottenuto in Sede amministrativa un provvedimento a se favorevole sull'istanza di rimborso delle quote inesigibili di imposta appartiene, al pari di quella promossa dall'esattore contro la decisione del ministro delle Finanze di rigetto della domanda diretta ad ottenere il rimborso delle quote inesigibili, alla giurisdizione della Corte dei conti.*

Riferimenti normativi: Legge 15/05/1963 num. 858 art. 92, Legge 15/05/1963 num. 858 art. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)