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Sez. U, Sentenza n. 78 del 16/01/1985 (Rv. 438282 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI - PRESTAZIONI DI UN RICERCATORE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438282-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI - PRESTAZIONI DI UN RICERCATORE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI.*

Le prestazioni di ricercatore presso la stazione sperimentale per i combustibili, che vengano effettuate con vincolo di subordinazione e stabile inserimento nell'organizzazione della stazione medesima, in correlazione con le sue finalità istituzionali di promozione del progresso tecnico dell'industria dei combustibili, integrano un rapporto di pubblico impiego, in considerazione della qualità di ente pubblico non economico del datore di lavoro, mentre resta a tal fine irrilevante che il rapporto stesso sia stato in concreto assoggettato a disciplina privatistica, né, in particolare, che l'atto di assunzione o di licenziamento del dipendente siano resi senza le modalità e le garanzie proprie del pubblico impiego. Ne deriva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie inerenti al suddetto rapporto, ivi comprese quelle di contenuto economico, con la sola eccezione delle pretese relative a diritti patrimoniali conseguenziali, cioè a diritti derivanti dall'illegittimità di un atto amministrativo, dichiarata in giudizio, ovvero oggetto di pieno riconoscimento da parte dell'amministrazione (sull'an, sul quantum e sull'esigibilità). (V 829/82, mass n 418645; (V 5242/81, mass n 416010).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Regio Decr. 23/03/1940 num. 744, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)