Sez. U, Sentenza n. 17389 del 06/12/2002 (Rv. 559048 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Domanda del lavoratore in sede amministrativa - Necessità - Disciplina dell'indennità di disoccupazione - Applicabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
L'indennità di mobilità, di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all'INPS - che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relative condizioni - entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile per l'indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operato nel comma dodicesimo del citato art. 7 (sì che tale normativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell'indennità di mobilità), così com'è dimostrato, d'altra parte, dalla disposizione di cui all'art. 20-ter della legge 23 maggio 1997 n. 135, che ha introdotto una sanatoria per le domande di concessione dell'indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, per le quali si fosse già avverata la <decadenza > dal relativo diritto.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 art. 77, Legge 06/04/1936 num. 1155 art. 129, Legge 23/05/1997 num. 135 art. 20 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)