Sez. L, Sentenza n. 6333 del 30/03/2004 (Rv. 571672 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Dipendenti cessati dal servizio dal 3 maggio 1982 - Applicabilità del requisito dell'iscrizione da almeno un anno all'ente previdenziale - Sussistenza - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
I lavoratori assicurati presso l'INADEL (oggi INPDAP) e cessati dal servizio posteriormente al 3 maggio 1982 hanno diritto all'indennità premio di servizio purché possano vantare il requisito dell'iscrizione per la durata di almeno un anno presso l'istituto assicuratore, stante il disposto dell'art. 22, comma decimo del D.L. 31.8.87 n. 359, convertito in legge 29.10.87 n. 440, nella dimensione temporale conferitagli dall'art. 6, primo comma del D.L. 13.3.88, n. 69 convertito in legge 13.5.88 n. 53, ed a prescindere dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 763 del 1988.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 2 CORTE COST., Legge 13/03/1988 num. 69 art. 6 com. 1, Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 22 com. 10, Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)