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Sez. L, Sentenza n. 16395 del 20/08/2004 (Rv. 576012 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Condizioni di spettanza ai sensi dell'art. 2 della l. n. 152 del 1968 - Illegittimità di tale disposizione ex sent. n. 763 del 1988 della Corte Costituzionale - Condizioni di spettanza emergenti per effetto di tale sentenza - Operatività per i lavoratori cessati dal servizio prima del 3 giugno 1982 - Disciplina ex D.L. n. 359 del del 1987 e del d.l. n. 69 del 1988 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576012-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 763 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, lett. a), b) e c) della legge 8 marzo 1968 n. 152, nella parte in cui prevedeva che i lavoratori dipendenti iscritti all'INADEL, oggi INPDAP, conseguissero il diritto all'indennità premio di servizio qualora avessero avuto almeno due anni di iscrizione all'ente ed avessero prestato servizio per un periodo variabile da quindici a venticinque anni, in relazione alla causa di cessazione dal servizio), i lavoratori assicurati presso l'INADEL, cessati dal servizio anteriormente al 3 maggio 1982, ove il rapporto relativo alla corresponsione di detto emolumento non fosse ancora esaurito al momento dell'emanazione di detta sentenza (cioè non fosse coperto da cosa giudicata o estinto per il decorso del termine di prescrizione decennale), hanno diritto all'indennità in forza dell'efficacia della suddetta sentenza, senza che rispetto alla loro posizione possa spiegare alcun effetto la disciplina modificativa del citato art. 2 della legge n. 152 del 1968, introdotta con la disposizione di cui agli artt. 22, comma decimo, del D.L. 31 agosto 1987, n. 359 (convertito in legge n. 440 del 1987) e, quindi, dichiarata applicabile ai lavoratori cessati dal servizio dopo il 3 maggio 1982 dall'art. 6, comma primo, del d.l. 13 marzo 1988 n. 69 (convertito in legge n. 153 del 1988). Ne consegue che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla indennità premio di servizio per i lavoratori cessati dal servizio anteriormente a tale data (soggetti anch'essi alla prescrizione ordinaria decennale) decorrono dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla cessazione dal servizio, non essendo prevista per il conseguimento della detta indennità la domanda dell'interessato. (Sulla base di tali principi la S.C. ha disatteso il motivo di ricorso con cui l'INPDAP aveva sostenuto che gli accessori dovessero decorrere dalla data di entrata in vigore del citato art. 22, comma decimo, del d.l. n. 359 del 1987).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 22 com. 10, Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST., Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 6, Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)