Sez. L, Sentenza n. 16136 del 18/08/2004 (Rv. 575822 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Sentenza n. 763 del 1988 della Corte Costituzionale - Conseguenze - Diritto alla predetta indennità - Decorrenza - Interessi e rivalutazione monetaria - Decorrenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
Il diritto all'indennità premio di servizio, per effetto della Dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle norme limitatrici del medesimo, avvenuta con sentenza della Corte Costituzionale n. 763 del 1988, matura con il collocamento a riposo del dipendente, mentre interessi e rivalutazione monetaria sul credito maturano, ex art. 429 cod.proc.civ., dal centoventunesimo giorno successivo e sino al soddisfo, atteso che spettano per il solo fatto oggettivo del ritardo nell'adempimento, indipendentemente dalla colpa dell'obbligato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 22 com. 10, Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST., Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 6, Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)