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Sez. 2, Sentenza n. 4278 del 04/05/1994 (Rv. 486460 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di gestione (ripartizione) - Riscaldamento | Servizio centralizzato - Distacco da parte del singolo condomino, della propria porzione immobiliare - Obbligo del medesimo di concorrere alle spese - Permanenza.
Stato
decisa il 1994-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486460-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di gestione (ripartizione) - Riscaldamento

In tema di condominio degli edifici, il singolo condomino non può sottrarsi all'obbligo di concorrere, secondo la ripartizione risultante dalle tabelle millesimali - suscettibili di modificazione anche per fatti concludenti - alle spese di erogazione del servizio centralizzato di riscaldamento distaccando la propria porzione immobiliare dal relativo impianto, senza che rilevino in contrario né la legge 29 maggio 1982, n. 308, sul contenimento dei consumi energetici, né la circostanza che il condominio stesso consti di più edifici separati, ma serviti da impianti comuni non frazionati in relazione alle singole unità immobiliari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136, Legge 29/05/1982 num. 308 art. 5, Legge 09/01/1991 num. 10 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)