Sez. 1, Sentenza n. 2737 del 09/03/1995 (Rv. 491017 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenza della Cassazione - Revocazione - Errore di fatto - Deducibilità - Limiti - Riesame del precedente giudizio di cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Riguardo al giudizio di cassazione, l'errore di fatto, previsto dal n. 4 dell'art. 395 cod.proc.civ. come caso di revocazione, si estende entro i limiti dell'autonoma indagine di fatto consentita alla Corte di cassazione ed, in tale sfera di applicabilità, presenta connotati non diversi dall'errore revocatorio imputabile al giudice del merito. Ne deriva che, in sede di legittimità, il menzionato errore deve consistere nel supporre come sussistente un fatto incontrastabilmente insussistente (ovvero l'inverso); che il fatto medesimo non serve essere stato punto controverso sul quale la Suprema Corte si sia pronunciata; che detto fatto rientri nell'ambito di quelli rimessi all'autonoma e diretta percezione del giudice di legittimità: Restando, pertanto, escluso dall'ambito della revocazione il riesame del precedente giudizio di Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)