Sez. 1, Sentenza n. 3209 del 01/06/1998 Cc. (dep. 16/09/1998) Rv. 211419 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Disposte per la ricerca di latitante - Omessa dichiarazione dello stato di latitanza - Utilizzazione dei risultati delle intercettazioni - Legittimità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
La mancanza di una formale dichiarazione di latitanza non è causa di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate ed eseguite (nella specie per la cattura di una persona sottrattasi volontariamente all'esecuzione di una grave pena). Ed invero, la norma di cui all'art. 271 cod. proc. pen. prevede che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, stesso codice, e la mancanza di un formale provvedimento dichiarativo della latitanza non si può far rientrare in nessuna delle predette ipotesi, al più potendo integrare un caso di irregolarità privo di conseguenze sulla validità del decreto di autorizzazione delle intercettazioni e sulla possibilità di utilizzazione dei risultati di esse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 295, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)