Sez. 1, Sentenza n. 4888 del 12/07/1999 Cc. (dep. 16/09/1999) Rv. 214042 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - VANE RICERCHE - INTERCETTAZIONI | Utilizzabilità anche a fini probatori - Possibilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - VANE RICERCHE - INTERCETTAZIONI
Le risultanze delle intercettazioni disposte, ai sensi dell'art.295, comma 3, c.p.p., al fine di agevolare le ricerche del latitante possono essere utilizzate anche a fini probatori quando risultino di fatto osservate le garanzie e le prescrizioni di cui agli artt.266 e seguenti c.p.p. operando, in caso contrario, nonostante la mancanza di un espresso richiamo, il regime dei divieti di utilizzazione dettato dall'art.271 c.p.p. (Conformi: Cass.I, c.c.12 luglio 1999 nn.4886, 4887, 4889, Smorta, Billizzi, Portelli, tutte non massimate).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 295
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)