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Sez. L - , Ordinanza n. 24137 del 30/10/2020 (Rv. 659282 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Diritto alla pensione supplementare ex art. 5 della l. n. 1338 del 1962 - Conseguibilità solo in capo ai pensionati da lavoro dipendente - Titolari di pensione presso la gestione separata - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659282-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ

Ai sensi dell'art. 5 della l. n. 1338 del 1962, hanno facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare, a carico dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, soltanto i titolari di trattamento pensionistico conseguito per effetto di una prestazione di lavoro dipendente, e non anche i lavoratori autonomi; tale esclusione vale anche per i lavoratori autonomi che siano titolari di pensione (diretta o di reversibilità) presso la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, senza possibilità di estendere loro quanto stabilito dall'art. 1 del d.m. n. 282 del 1996, che disciplina il diverso caso dei titolari di un trattamento pensionistico come lavoratori dipendenti o autonomi, che siano anche iscritti alla gestione separata, e che avendo versato a quest'ultima contributi insufficienti a ottenere una pensione autonoma, hanno diritto alla pensione supplementare in base al citato art. 5, a carico tuttavia della gestione separata.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 25 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 32 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 num. 282 art. 1 com. 2, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)