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Sez. 1, Sentenza n. 7879 del 05/04/2006 (Rv. 591258 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Comune - Rappresentanza processuale - Originario affidamento per statuto comunale a dirigente - Successiva modifica statutaria - Costituzione in giudizio del Sindaco - Efficacia sanante - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591258-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator".(Fattispecie relativa alla costituzione in giudizio di un sindaco effettuata allo scopo di sanare e ratificare l'operato del dirigente del settore Avvocatura, cui era attribuita dallo statuto comunale, nella versione originaria, la rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune in relazione a tutte le liti riguardanti l'ente, poi revocata per effetto di una modifica statutaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)