Sez. L, Sentenza n. 5135 del 12/03/2004 (Rv. 571076 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Persona fisica non abilitata a rappresentare l'ente in giudizio - Successiva costituzione del soggetto dotato della effettiva rappresentanza - Ratifica espressa o tacita dell'operato del "falsus procurator" - Ammissibilità in ogni stato e grado del giudizio - Sanatoria "ex tunc" del difetto di legittimazione processuale - Configurabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator"; né tale sanatoria può essere impedita dalla previsione dell'art. 182 cod. proc. civ., secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi, la quale va riferita alle decadenze sostanziali (sancite, cioè, per l'esercizio del diritto e dell'azione: art. 2964 ss. cod. civ.) e non a quelle che si esauriscono nell'ambito del processo, com'è dimostrato dal fatto che, in caso contrario, si avrebbe l'inapplicabilità (inammissibile sotto il profilo sistematico) dell'art. 182 cod. proc. civ. in tutte le ipotesi in cui (come nel rito del lavoro) le parti incorrono in decadenze processuali già nell'atto introduttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)