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Sez. 3, Sentenza n. 423 del 16/02/1972 (Rv. 356335 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - PRODUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - SANATORIA RETROATTIVA - NON AUTORIZZATA ATTIVITA DEI DIFENSORI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RATIFICA.*
Stato
decisa il 1972-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356335-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - PRODUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - SANATORIA RETROATTIVA - NON AUTORIZZATA ATTIVITA DEI DIFENSORI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RATIFICA.*

L'autorizzazione a stare in giudizio, dalla legge richiesta per un ente pubblico (nella specie, un comune), prodotta in grado di appello, rende regolare il contraddittorio in tale Sede e vale a ratificare l'attivita svolta dai difensori in primo grado oltre i limiti dell'autorizzazione conferita per tale fase del processo. (nella specie la SC ha ritenuto che la autorizzazione a resistere in giudizio ed a proporre appello incidentale valeva a ratificare l'attivita svolta dal procuratore legale che in primo grado aveva proposto una domanda riconvenzionale che era stata rigettata, sebbene per tale fase del processo fosse stato deliberato soltanto di resistere alla domanda proposta). (V 2788'70, mass n 349281).*

Riferimenti normativi: Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)