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Sez. L, Sentenza n. 3858 del 29/06/1984 (Rv. 435807 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA PENALE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435807-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA PENALE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

L'interpretazione della sentenza penale, la cui autorità di giudicato, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., venga dedotta in un giudizio civile in cui si controverte su un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, è istituzionalmente compito del giudice del merito, come in ogni caso di giudicato esterno, ed è incensurabile in Sede di legittimità, se esente da errori giuridici e logicamente e congruamente motivata. (Conf 3333/82, mass n 421302; (Conf 2607/80, mass n 406357).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)