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Sez. 1, Sentenza n. 7213 del 12/07/1990 (Rv. 468210 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - NOZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO DELLA CONDOTTA.*
Stato
decisa il 1990-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468210-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - NOZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO DELLA CONDOTTA.*

L'autorità in altri giudizi civili o amministrativi, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., del giudicato penale - l'interpretazione del quale è istituzionalmente riservata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità solo per violazione o falsa applicazione dei principi giuridici che regolano la cosa giudicata o per difetto di motivazione - è limitata ai fatti, il cui accertamento positivo o negativo abbia costituito fonte del convincimento del giudice penale, nella loro realtà fenomenica, ossia al solo elemento oggettivo del reato, costituito dalla condotta (commissiva od omissiva) ipotizzata dalla norma penale, dall'evento e dal nesso di causalità tra condotta ed evento, con esclusione della antigiuridicità e della colpevolezza e di tutte le questioni che, innestandosi sui fatti accertati, hanno Rilevanza sul piano della qualificazione giuridica dei rapporti controversi, il cui esame va compiuto in via autonoma dal giudice civile o amministrativo per le diverse finalità della relativa decisione. (Conf 4111/85, mass n 441637; (Conf 3858/84, mass n 435807; (Conf 1638/84, mass n 433713; (Conf 3333/82, mass n 421302; (Conf 3333/82, mass n 421301).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)