diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3291 del 25/07/1977 (Rv. 386825 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROVVEDIMENTO NEGATIVO O CONCESSIVO - AUTONOMA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - FORMA DI SENTENZA - IRRILEVANZA - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386825-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROVVEDIMENTO NEGATIVO O CONCESSIVO - AUTONOMA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - FORMA DI SENTENZA - IRRILEVANZA - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Le doglianze inerenti alla sospensione o meno del processo, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, sono deducibili non con impugnazione avverso il provvedimento che disponga o neghi la sospensione medesima, in quanto tale provvedimento, ancorche adottato con la erronea Forma della sentenza, ha carattere meramente ordinatorio, ma con impugnazione avverso la sentenza che abbia definito il procedimento, nel presupposto dell'affermazione o negazione delle condizioni di legge per la sospensione necessaria. (V 3820/75, mass n 378039; (V 44/73, mass n 361791).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)