Sez. 1, Sentenza n. 3820 del 13/11/1975 (Rv. 378039 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROVVEDIMENTO NEGATIVO - CARATTERE ORDINATORIO - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - REVOCABILITA - FORMA DI SENTENZA - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROVVEDIMENTO NEGATIVO - CARATTERE ORDINATORIO - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - REVOCABILITA - FORMA DI SENTENZA - IRRILEVANZA.*
Il provvedimento che nega la sospensione del processo, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, al pari di quello che la dispone, ha carattere ordinatorio e non decisorio, in quanto regola lo svolgimento del processo medesimo, senza pronunciare sulle pretese dedotte in giudizio; tale provvedimento, pertanto, e revocabile da parte del giudice che lo ha emesso, ma non e suscettibile di impugnazione, ancorche adottato sotto l'erronea Forma della sentenza. (V 44/73, mass n 361791; 1366/71, mass n 351608).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)