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Sez. L, Sentenza n. 132 del 08/01/2002 (Rv. 551421 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva - Adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza - Accertamento - Riferimento al trattamento retributivo previsto per altri dipendenti - Ammissibilità - Esclusione - Riferimento al parametro "esterno" ex art. 36 Cost. - Necessità - Eventuale disparità di trattamento fra lavoratori della stessa posizione contrattuale - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad accordo sindacale per i dipendenti dell'Azienda Milanese Servizi Ambientali prevedente l'esclusione dei neo - assunti dal cosiddetto "elemento distinto della retribuzione".
Stato
decisa il 2002-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551421-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite; ne consegue che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all'art. 36 Costituzione, che è "esterno" rispetto al contratto; né può assumere rilievo, ai fini di tale accertamento, l'eventuale disparità di trattamento fra lavoratori della medesima posizione, atteso che non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento e che, pertanto, l'attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nella medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio o al risarcimento del danno (nella specie, la sentenza di merito aveva ritenuto valida la clausola dell'accordo sindacale del 14 gennaio 1992, relativo ai dipendenti dell'Azienda Milanese Servizi Ambientali, che aveva escluso i lavoratori neo - assunti dal diritto di percepire il cosiddetto "elemento distinto della retribuzione"; la S.C., nel confermare tale decisione in base all'enunciato principio, ha anche escluso la violazione dell'art. 41, secondo comma, Cost., sul presupposto che la differente retribuzione era stata comunque prevista in funzione dell'anzianità dei singoli dipendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Costituzione art. 36, Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)