Sez. L - , Ordinanza n. 1159 del 18/01/2018 (Rv. 647195 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Dimissioni del lavoratore - Azione di annullamento - Prescrizione - Interruzione - Atto stragiudiziale di messa in mora - Inidoneità - Fondamento - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, comma 4, c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso. Essi, pertanto, possono produrre tale effetto limitatamente ai diritti ai quali corrisponde nel soggetto passivo un dovere di comportamento e non anche per i diritti potestativi, ai quali fa riscontro una situazione di mera soggezione, anziché di obbligo, nel soggetto controinteressato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, rispetto all'azione costitutiva di annullamento delle dimissioni per incapacità naturale, proposta da un lavoratore subordinato, aveva ritenuto inidonea a interrompere il corso della prescrizione la richiesta di tentativo di conciliazione relativa a domanda di annullamento di verbale di conciliazione sindacale, restando irrilevante l'eventuale collegamento negoziale tra i due atti impugnati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)