Sez. 1, Sentenza n. 1200 del 20/02/1984 (Rv. 433347 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA CONSEGNA DI UNA COSA OBIETTIVAMENTE FUNGIBILE - CONSEGNA DELLA COSA ED ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DELLA STESSA DA PARTE DELL'"ACCIPIENS" - FALLIMENTO DELL'"ACCIPIENS" - ESPERIBILITÀ DA PARTE DELLO ALTRO CONTRAENTE DELL'AZIONE DI RIVENDICA, RESTITUZIONE O SEPARAZIONE DELLA COSA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA CONSEGNA DI UNA COSA OBIETTIVAMENTE FUNGIBILE - CONSEGNA DELLA COSA ED ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DELLA STESSA DA PARTE DELL'"ACCIPIENS" - FALLIMENTO DELL'"ACCIPIENS" - ESPERIBILITÀ DA PARTE DELLO ALTRO CONTRAENTE DELL'AZIONE DI RIVENDICA, RESTITUZIONE O SEPARAZIONE DELLA COSA - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al contratto avente ad oggetto la consegna di una cosa obiettivamente fungibile, e come tale considerata dalle parti, le quali l'abbiano contemplata non in base ai suoi connotati specifici ed alla sua individualità, ma secondo criteri meramente quantitativi (nella specie, argento "a peso", consegnato per la trasformazione in semilavorati), la suddetta consegna implica lo acquisto della proprietà della cosa medesima da parte dell'accipiens, mentre resta a tal fine irrilevante l'eventuale diversa qualificazione adottata dalle parti, nel senso della infungibilità del bene e del suo assoggettamento al relativo trattamento giuridico. Pertanto, a seguito del fallimento di detto accipiens, deve escludersi che l'altro contraente possa esperire Azione di rivendica, restituzione o separazione, secondo la previsione dell'art. 103 della legge fallimentare, che riguarda la diversa ipotesi delle cose infungibili di cui il fallito non abbia acquistato la proprietà, restando al contraente medesimo la sola facoltà di far valere la sua qualità di creditore del tantundem, secondo il valore del bene alla data del fallimento.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)