Sez. 1, Sentenza n. 4262 del 16/05/1990 (Rv. 467215 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL POSSESSO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE - DI COSE FUNGIBILI - INAMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL POSSESSO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE - DI COSE FUNGIBILI - INAMMISSIBILITÀ.*
Le domande di rivendicazione, restituzione o separazione, ai sensi dell'art. 103 della legge fallimentare, sono ammissibili soltanto con riguardo a cose mobili possedute dal fallito ed esattamente individuate per specie, non anche in relazione alle cose fungibili ed, in particolare, al denaro, restando al loro riguardo configurabile un diritto di credito azionabile nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 93 e segg. legge fallimentare nei confronti della curatela del fallito. (V 1200/84, mass n 433347).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1706, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)