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Sez. 1, Sentenza n. 2543 del 28/03/1990 (Rv. 466235 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - PROVA - RELATA DI NOTIFICA - MANCANZA - INESISTENZA DELLA NOTIFICA.*
Stato
decisa il 1990-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466235-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - PROVA - RELATA DI NOTIFICA - MANCANZA - INESISTENZA DELLA NOTIFICA.*

Ai fini del decorso del termine abbreviato d'impugnazione previsto dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., deve aversi riguardo alla relazione di notifica stesa dall'ufficiale giudiziario (integrata, nell'ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale, dalla certificazione dell'agente postale), Atti che sono i soli idonei a fornire la certificazione dell'avvenuta notifica, della data di questa e dell'identità della persona a cui la copia è stata consegnata, senza possibilità per il giudice di desumere i predetti elementi (e, in particolare, la data della notificazione) da diversa fonte di prova, comportando l'omessa produzione dei predetti Atti, ad opera della parte interessata ad eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione, l'inesistenza della notifica della sentenza, ai fini del decorso del suddetto termine breve. (V 4547/87, mass n 453240; (V 3899/85, mass n 441477; (V 5895/83, mass n 430743).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)