diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5895 del 11/10/1983 (Rv. 430743 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE - RICORSO PER CASSAZIONE - OMESSA PRODUZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1983-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430743-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE - RICORSO PER CASSAZIONE - OMESSA PRODUZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*

La notifica per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ., è il solo documento che fa piena prova sia della data di consegna - e quindi della tempestività o meno della notificazione - sia della persona a mani della quale la detta consegna è stata eseguita. Pertanto, ove tale mezzo di notificazione sia adottato per il ricorso per Cassazione, la mancata produzione del suindicato documento (da allegare, ai sensi della norma citata, all'originale dell'atto notificato) implica l'inesistenza della notificazione ed impone, conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, restando esclusa ogni possibilità di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.. (Conf 2434/83, mass n 427301; (Conf 591/82, mass n 418338; (Conf 4541/81, mass n 415255).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 174, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)