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Sez. 1, Sentenza n. 2181 del 28/05/1975 (Rv. 375954 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DI UN CREDITO - PRESUNZIONE DI PREGIUDIZIO AI CREDITORI - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO - PAGAMENTO DI UN CREDITO PRIVILEGIATO O GARANTITO - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE PAGATO.*
Stato
decisa il 1975-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375954-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DI UN CREDITO - PRESUNZIONE DI PREGIUDIZIO AI CREDITORI - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO - PAGAMENTO DI UN CREDITO PRIVILEGIATO O GARANTITO - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE PAGATO.*

Nella revocatoria fallimentare il pregiudizio per la massa e presunto perche ricollegato dal legislatore al fatto stesso della insolvenza e, pertanto, il pagamento di un debito puo esservi sottratto solo se il creditore soddisfatto provi la Mancanza del pregiudizio. La presunzione ha un'intensita minore se la revoca riguardi un credito non gia chirografario, ma assistito da garanzia reale o da privilegio, dovendo in tal caso il creditore convenuto solo provare l'anteriorita e la priorita del suo diritto rispetto a quello degli altri creditori. (V 2837/73, mass n 366424).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)