Sez. U, Sentenza n. 22231 del 25/11/2004 (Rv. 578117 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Contratto di locazione di opere stipulato con un ente pubblico - Rapporto di pubblico impiego - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di contratto stipulato ai sensi dell'art. 20 della legge n. 965 del 1965.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di riparto delle controversie fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione esclusiva amministrativa, deve ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego ogni volta che tra un ente pubblico ed un soggetto privato venga costituito un rapporto non occasionale di locazione di opere, con il conseguente inserimento del secondo nell'organizzazione amministrativa del primo, per il perseguimento di finalità attribuite al medesimo dalla legge, e tale natura pubblicistica dell'impiego non è esclusa né dalla mancanza di un atto formale di nomina, né dall'assenza di stabilità o dall'apposizione di un termine (essendo sufficiente che le prestazioni del dipendente abbiano carattere continuativo, ancorché provvisorio), né, infine, dall'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato. Tale principio subisce deroga nel caso di inserimento del lavoratore in una struttura separata ed autonoma dell'ente gestita con criteri imprenditoriali, consistenti nella tendenziale equiparazione dei costi ai ricavi, ovvero, ancora, nel caso in cui sia la legge a qualificare privato il rapporto di lavoro. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno riconosciuto la natura pubblicistica del rapporto di locazione di opere stipulato con gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e, trattandosi, nella specie, di controversia attinente al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1965 num. 965 art. 20, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)