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Sez. U, Sentenza n. 315 del 14/01/1997 (Rv. 501736 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Enti pubblici non economici - Attività non pubblicistica svolta direttamente da un ente pubblico non economico - Stipulazione con terzi di rapporti di lavoro autonomo - Asserita natura subordinata del rapporto - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fattispecie relativa a servizio municipale di mensa esercitato da un comune con gestione diretta.
Stato
decisa il 1997-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501736-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

L'attività imprenditoriale svolta da un ente pubblico non economico conserva (a prescindere dalla sussistenza, o meno, di finalità speculative) la natura pubblicistica quando si svolge nell'ambito dell'organizzazione tipica e fondamentale dell'ente con gli strumenti propri dell'azione amministrativa, mentre acquista natura privatistica solo nel caso in cui l'ente, per il suo esercizio, si avvalga di un'organizzazione distinta e separata dalla struttura pubblicistica, dotata di autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale; correlativamente il rapporto di lavoro con i dipendenti ha natura pubblicistica o privatistica a seconda che si svolga in funzione di un'attività dell'una o dell'altra natura. Nè - con riguardo a prestazioni lavorative, non meramente sporadiche od occasionali, rese a favore di un ente pubblico non economico - la configurabilità del rapporto di pubblico impiego trova ostacolo nella manualità delle mansioni, o nella temporaneità dei rapporti e nel loro assoggettamento a disciplina sostanziale di origine contrattuale, in quanto, in difetto di espressa qualificazione legislativa, la natura pubblica o privata del rapporto di lavoro dipende essenzialmente dalla qualità del datore di lavoro (ente pubblico non economico o meno); né la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo resta esclusa dall'eventuale nullità del relativo rapporto per violazione di norme imperative atteso che, sia pure ai limitati fini del riconoscimento della retribuzione (e delle altre spettanze patrimoniali e previdenziali ad essa connesse) per le prestazioni lavorative di fatto svolte in favore di detto ente, l'art. 2126 cod. civ. pone una "fictio iuris" di validità del rapporto nullo (nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia promossa, per rivendicare la natura subordinata del rapporto, da alcune lavoratrici assunte con contratto di lavoro autonomo da un comune per l'esercizio del servizio di mensa scolastica istituito con legge regione Calabria 3 giugno 1975 n.29).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)