Sez. 2, Sentenza n. 1856 del 30/01/2006 (Rv. 587510 - 01)
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Procedimento su reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. - Condanna alle spese - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
È legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento (in Camera di Consiglio) nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento alla applicazione estensiva dell'art. 91cit. (Fattispecie relativa alla fissazione di un termine, su richiesta di un creditore dell'eredità, agli eredi accettanti con beneficio di inventario per liquidare le attività inventariate, formare lo stato di graduazione e pagare il dovuto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)