Sez. 1, Sentenza n. 4774 del 28/02/2007 (Rv. 595226 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE | Condanna alle spese processuali - Fondamento - Necessità di apposita domanda - Esclusione - Sussistenza dei crediti vantati - Irrilevanza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE
L'art. 91 cod. proc. civ. trova applicazione nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, che vede la contrapposizione degli opposti interessi dei creditori istanti e del debitore, sicché, in caso di rigetto dell'istanza di fallimento, la condanna alle spese può seguire anche in assenza di esplicite domande, essendo una conseguenza legale della decisione della lite; non rileva a tal fine che le ragioni dei creditori fossero sussistenti e gli stessi abbiano di fatto conseguito il risultato di riscuotere i crediti vantati, non essendo il procedimento di fallimento diretto ad accertare inadempienze bensì lo stato di insolvenza. (La S.C., nella specie, ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva condannato gli istanti al pagamento delle spese processuali, pur in assenza di domanda, rilevando l'uso "strumentale e distorto" dell'istanza di fallimento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)