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Sez. 2, Sentenza n. 350 del 15/06/1983 Ud. (dep. 14/01/1984) Rv. 162118 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162118-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*

La chiamata di correo ben può costituire valido mezzo di prova e acquistare piena efficacia probatoria, anche quando non sia accompagnata da altre circostanze estrinseche, purché non risulti in contrasto con altre emergenze processuali ed abbia, attraverso un ragionamento critico, una spiegazione accettabile sul piano logico. (Conf mass n 155764 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)