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Sez. U - , Ordinanza n. 8569 del 26/03/2021 (Rv. 660952 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Violazione delle norme del c.p.a. sul vincolo alle sezioni semplici del principio di diritto pronunciato dall’Adunanza plenaria - Denuncia con ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660952-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, l'eventuale violazione delle norme del codice del processo amministrativo sul vincolo alle sezioni semplici del principio di diritto pronunciato dall'Adunanza plenaria, si risolve in un ipotetico "error in iudicando", interno alla giurisdizione speciale, e dunque è insuscettibile di costituire motivo inerente alla giurisdizione, denunciabile in Cassazione ai sensi dell'art.111, comma 8 Cost., non potendo la predetta ipotesi omologarsi a quella concretante l'illegittima composizione dell'organo giurisdizionale, la quale può consentire il sindacato della sentenza per ragioni di giurisdizione solo quando il vizio di costituzione sia di particolare gravità, come nei casi di alterazione strutturale dell'organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)