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Sez. 1, Sentenza n. 3003 del 28/03/1994 (Rv. 485958 - 01)

Fidejussione - Estinzione - Liberazione del fidejussore per obbligazione futura | Disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 10 legge n. 154 del 1992 - Fidejussione "omnibus" prestata in favore di una banca - Clausola di deroga alla disciplina dell'art. 1956 cod. civ. - Limiti - Doveri di buona fede, lealtà e solidarietà - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485958-01

Fidejussione - Estinzione - Liberazione del fidejussore per obbligazione futura

In tema di fidejussione "omnibus" prestata in favore di una banca, la clausola di deroga alla disciplina dell'art. 1956 cod. civ., in tema di liberazione del fidejussore quando venga concesso credito nonostante la conoscenza del sopraggiungere di condizioni dell'obbligato che ne rendano difficile il soddisfacimento, ancorché non incorra, "ratione temporis", nella sanzione d'invalidità di cui all'art. 10 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, trattandosi di disposizione che integra il citato art. 1956 senza previsione di retroattività, non sottrae la banca ai doveri di buona fede, lealtà e solidarietà, operanti anche in fase di esecuzione del contratto (doveri la cui inosservanza, nella specie, è stata ritenuta configurabile in relazione al fatto che erano state poste in essere operazioni di credito su fatture irregolarmente emesse, senza rispondenza in effettivi scambi commerciali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)