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Sez. 3, Sentenza n. 9099 del 29/08/1995 (Rv. 493766 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Cosiddetta Fideiussione omnibus - Modifica degli artt. 1938 e 1956 cod. civ. ai sensi dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992 - Effetto retroattivo di detta legge - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493766-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

L'art. 10 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, che ha modificato gli artt. 1938 e 1956 del codice civile, rendendo obbligatoria la determinazione dell'importo massimo per il quale viene prestata la garanzia ed invalida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione del debitore principale, non ha funzione di interpretazione autentica delle norme codicistiche e non ha, quindi effetto retroattivo, come, del resto, è espressamente precisato dall'art. 11 della medesima legge. Ne consegue che anche dopo l'entrata in vigore della predetta legge, la fideiussione cosiddetta omnibus anteriormente prestata, il cui oggetto, alla stregua della normativa precedente, deve considerarsi determinato o determinabile per "relationem" sulla base di atti di normale esercizio dell'attività della banca a favore del debitore principale, conserva la sua validità anche quando la relativa esposizione debitoria sia stata discrezionalmente aumentata dalla banca, in via definitiva o temporanea, restando escluse dalla garanzia solo le operazioni contrarie ai principi di correttezza e buona fede.

Riferimenti normativi: Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 11, Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)